Stages, ecco la normativa che li regola (2023)

Chi può fare, ospitare o promuovere un tirocinio. Quanto dura e quanto si deve pagare. Le sanzioni per chi non rispetta le regole.

Un primo passo per entrare in contatto con il mondo del lavoro. Per imparare un mestiere, per mettere in pratica quello che si ha imparato a scuola o quello che ancora si sta studiando all’università. Gli stages, o tirocini formativi o di orientamento, sono i periodi in cui un giovane che ha già assolto il debito scolastico si affaccia per la prima volta alla realtà produttiva. C’è una normativa che regola gli stage e che impone dei vincoli sia ai ragazzi che li fanno sia alle aziende che ospitano i tirocinanti. Forse una delle regole più importanti è quella che riguarda l’inquadramento degli stage: non costituiscono un vero e proprio rapporto di lavoro, anche se molte aziende fanno finta di nulla e si servono di queste risorse (spesso considerate «usa e getta») per campare senza spendere un granché. Una pratica illegale, perché uno stagista non può essere paragonato ad un collaboratore retribuito o a un lavoratore dipendente. Inoltre, ha bisogno di essere seguito da un tutor che gli insegni il lavoro e che lo aiuti a raggiungere l’obiettivo del tirocinio stesso. Il tirocinante non può sostituire un lavoratore in malattia, non può occupare una posizione propria di chi ha un contrato subordinato, non deve essere trattato come un dipendente. Insomma, c’è tutta una normativa sugli stage che va rispettata a tutela non solo dei tirocinanti ma anche dell’intero mercato del lavoro. Stages, ecco la normativa che li regola in questo articolo.

Lo stage coinvolge fondamentalmente tre soggetti: chi lo fa, chi lo ospita e chi lo promuove, cioè l’università o la scuola che si mette in contatto con le aziende affinché i giovani possano partecipare al periodo formativo. Possono essere di due tipi: curriculari o extra-curriculari, a seconda della natura e degli obiettivi del tirocinio. Me analizziamo una cosa alla volta e vediamo tutta la normativa che regola gli stages.

Indice

  • 1 Stage: quali tipologie?
  • 2 Stage: chi sono i soggetti coinvolti?
    • 2.1 La figura dello stagista
    • 2.2 La figura dell’ospitante
    • 2.3 La figura del promotore
  • 3 Stage: quanti se ne possono fare?
  • 4 Stage: quali sono i compiti del tutor?
  • 5 Stage: si può considerare un lavoro?
  • 6 Stage: quanto dura?
  • 7 Stage: si può interrompere prima della scadenza?
  • 8 Stage: che succede se viene superata la durata massima?
  • 9 Stage: quanto deve essere pagato?
  • 10 Stage: viene pagata l’assicurazione contro l’infortunio?
  • 11 Stage: le sanzioni previste dalla normativa

Stage: quali tipologie?

La normativa sugli stages prevede due tipi di tirocini:

  • stage curriculare: è quello che viene inserito in un piano di studio dell’università o di un istituto scolastico oppure in un percorso di formazione come strumento di alternanza scuola-lavoro;
  • stage extra-curriculare: è il tirocinio finalizzato a favorire il contatto di chi cerca un lavoro con una realtà aziendale. L’obiettivo è aumentare la conoscenza dello stagista e permettere l’acquisizione di competenze professionali da parte sua, non che dargli un’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

In ogni caso, è previsto un piano formativo individuale che definisce il percorso da seguire per tutta la durata del tirocinio.

Stage: chi sono i soggetti coinvolti?

Come dicevamo all’inizio, la normativa sugli stages prevede tre tipi di soggetti coinvolti nel tirocinio, ovvero:

  • il tirocinante o stagista: è la persona che svolge lo stage;
  • l’ospitante: l’azienda presso la quale viene svolto lo stage;
  • il promotore: il soggetto che avvia il processo di tirocinio (di solito la scuola o l’università) con funzioni di progettazione, monitoraggio ed attuazione.

La figura dello stagista

Il tirocinio formativo può essere rivolto in modi diversi a:

  • disoccupati o lavoratori a rischio di disoccupazione o in cerca di occupazione;
  • lavoratori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito incostanza di rapporto di lavoro;
  • disabili;
  • persone svantaggiate o richiedenti protezione internazionale o con status di rifugiato o, ancora, vittime di violenza o di tratta;
  • cittadini comunitari o extracomunitari regolarmente residenti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero con regolare visto d’ingresso per motivi di studio o di formazione.

Lo stage non può essere svolto da chi ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico professionale con l’azienda ospitante negli ultimi 2 anni. Può farlo, invece, chi ha svolto una prestazione di lavoro occasionale per non più di 30 giorni anche non consecutivi nei 6 mesi precedenti l’inizio dello stage.

La figura dell’ospitante

Secondo la normativa sugli stages, un’azienda deve avere certi requisiti per poter ospitare un tirocinante. In particolare, deve:

  • rispettare le norme sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • non avere effettuato dei licenziamenti nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista nei 12 mesi precedenti l’inizio del tirocinio, a meno che si tratti di licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
  • non avere in corso una procedura di cassa integrazione o di cassa in deroga per attività che equivalgono a quella del tirocinio nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista né procedure concorsuali;
  • non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di attività regolamentate che usa lo stagista per dei lavori tipici della professione.

La figura del promotore

Terzo soggetto coinvolto, secondo la normativa sugli stages: il promotore. Questa figura può essere ricoperta da:

  • servizi per l’impiego o agenzie per il lavoro;
  • università statali o private abilitate;
  • istituti scolastici in grado di rilasciare un titolo di studio con valore legale;
  • fondazioni di istruzione tecnica superiore;
  • centri pubblici o convenzionati o accreditati di formazione o di orientamento professionale;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari o cooperative sociali iscritti ai rispettivi albi;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici;
  • istituzioni private di formazione senza scopo di lucro, purché autorizzate dalla Regione;
  • soggetti autorizzati dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Le amministrazioni regionali hanno la facoltà di ampliare o di modificare questo elenco.

Stage: quanti se ne possono fare?

Il trucco è più diffuso di quanto si possa pensare. Consiste in questo: un’azienda accoglie Tizio per uno stage. Vede che è bravo. Alla scadenza del tirocinio gli lascia qualche settimana di pausa. Poi lo richiama e gli rinnova lo stage, in modo da garantirsi la sua prestazione lavorativa a costi bassissimi. Nel mentre che Tizio fa la sua seconda esperienza, Caio arriva per il primo tirocinio. Quando Tizio avrà finito, non sarà più possibile richiamarlo, ma ci sarà Caio pronto per il secondo stage e Sempronio che arriva per il primo. E così via. È legale questo meccanismo?

La normativa sugli stages prevede che un’azienda possa fare più tirocini per formare la stessa figura professionale, ma non con lo stesso tirocinante, a meno che ci sia una proroga entro i limiti di durata che vedremo più tardi. Tale proroga deve essere dovutamente motivata dall’azienda e prevedere, se necessario, un’integrazione del piano formativo.

Le singole Regioni o Province autonome definiscono il numero di tirocini che possono essere attivati in contemporanea, in base alle dimensioni dell’unità operativa interessata. Ciò nonostante, ci sono delle quote previste (da cui sono esclusi i tirocinanti disabili e svantaggiati) e cioè:

  • fino a 5 dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato: 1 stagista;
  • tra 6 e 20 dipendenti: 2 stagisti in contemporanea;
  • oltre 20 dipendenti: fino al 10% dei dipendenti in contemporanea arrotondando all’unità superiore.

Significa, ad esempio, che l’azienda con 50 dipendenti potrà fare fino a 5 stages in contemporanea e quella con 76 fino a 8 stages.

Tuttavia, nelle realtà con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è possibile attivare nuovi stages oltre la quota del 10% se hanno assunto un precedente tirocinante per almeno 6 mesi. Lo potranno fare con queste modalità:

  • se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti arrivati negli ultimi 2 anni: 1 stage in più;
  • se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti arrivati negli ultimi 2 anni: 2 stages in più;
  • se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti arrivati negli ultimi 2 anni: 3 stages in più;
  • se hanno assunto tutti i tirocinanti arrivati negli ultimi 2 anni: 4 stages in più.

Stage: quali sono i compiti del tutor?

Nessuno (tranne qualche genio) impara da solo. La normativa sugli stages impone che affianco al tirocinante ci sia un tutor che segue il suo percorso e che, alla fine, faccia una relazione sul risultato di questa esperienza.

Ci sono due tipi di tutor. Il primo è quello individuato dal promotore dello stage come responsabile organizzativo del percorso. Può seguire contemporaneamente fino a 20 stagisti, a meno che il tirocinio venga attivato nella stessa azienda e con le stesse finalità formative. I suoi compiti sono:

  • collaborare alla stesura del piano formativo;
  • coordinare l’organizzazione e programmare il percorso controllando il suo andamento;
  • redigere il dossier individuale dello stagista e la relazione finale con la relativa attestazione;
  • acquisire dallo stagista le valutazioni sull’esperienza vissuta e maturata.

L’altro tipo di tutor è quello scelto dall’azienda ospitante tra i lavoratori dipendenti in possesso delle dovute competenze professionali. Può seguire fino a 3 stagisti in contemporanea. I suoi compiti sono:

  • favorire l’inserimento del tirocinante ed affiancarlo sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal piano formativo;
  • promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ed il percorso formativo previsto, coordinandosi se necessario con altri colleghi;
  • aggiornare la documentazione relativa allo stage;
  • collaborare al dossier, alla relazione e all’attestazione finali.

Stage: si può considerare un lavoro?

Per quanto a volte potrebbe far comodo ad entrambe le parti, lo stage non configura un rapporto di lavoro. Il tirocinante, dunque, può fare questa esperienza solo svolgendo l’attività che gli serve per il suo percorso formativo. Questo significa che l’azienda non può utilizzarlo per:

  • sostituire un dipendente nei periodi di maggiore carico di lavoro;
  • sostituire un lavoratore in malattia;
  • ricoprire un ruolo destinato ad un lavoratore dipendente.

Quello che sì è possibile fare è concludere il periodo di stage offrendo al tirocinante un contratto di lavoro subordinato a termine, nel caso in cui egli abbia svolto la sua attività in modo proficuo e soddisfacente. In altre parole, se il datore di lavoro vede che è bravo, fa bene a tenerselo e a dargli un’opportunità.

Stage: quanto dura?

La normativa sugli stages prevede una durata minima e massima per il tirocinio. Quella minima è di 2 mesi, ad eccezione degli stages:

  • svolti presso le aziende che lavorano a stagione: la durata minima è di 1 mese;
  • rivolti a studenti, promossi dai servizi per l’impiego e svolti durante l’estate: la durata minima è di 14 giorni.

Per quanto riguarda la durata massima dello stage, comprese eventuali proroghe o rinnovi, è di 12 mesi. Anche in questo caso c’è un’eccezione e riguarda i disabili: per loro, la durata massima di un tirocinio è complessivamente di 24 mesi.

Stage: si può interrompere prima della scadenza?

Sia lo stagista sia l’azienda che lo ospita possono interrompere il tirocinio prima della scadenza. Lo stagista lo può fare dando la dovuta motivazione per iscritto al tutor. L’azienda lo può fare in caso di gravi inadempienze o perché non ci sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi previsti.

Considera, però, che lo stagista può sospendere il tirocinio in alcune circostanze come la maternità, l’infortunio o un periodo di malattia di almeno 30 giorni di calendario. Dal canto suo, l’azienda può sospendere lo stage per una chiusura stagionale (la tipica di agosto, per intenderci) di almeno 15 giorni di calendario. Queste sospensioni non vengono considerate ai fini della durata complessiva del tirocinio.

Stage: che succede se viene superata la durata massima?

Il periodo in cui un tirocinante viene impiegato in azienda oltre la durata massima prevista per lo stage deve essere considerato come prestazione lavorativa. In più, se questa prestazione viene considerata pari a quella di lavoro subordinato, l’azienda dovrà pagare una maxisanzione (vedi sotto).

Se il periodo, per così dire, «extra» si protrae per diverso tempo, spapi che puoi fare causa all’azienda affinché ti venga riconosciuta un’indennità pari a quello che avresti dovuto prendere di stipendio come lavoratore subordinato.

Stage: quanto deve essere pagato?

Eccoci ad altro punto cruciale dei tirocini: ma sono gratuiti o hai diritto come tirocinante a qualcosa? La normativa sugli stages dice qualcosa in proposito?

Lo dice sì e a chiare lettere: l’azienda che ti ospita per fare questa esperienza ti deve corrispondere un’indennità di partecipazione [1].

Quanto si prende? Dipende da quanto stabilito dalla Regione o Provincia autonoma di competenza. Ma, comunque, non meno di 300 euro lordi al mese. Poco o tanto che sia, elimina il «mito» per i datori di lavoro di poter pretendere uno stage gratuito per farti lavorare. Quest’indennità ti viene corrisposta se hai partecipato almeno al 70% del tirocinio programmato su base mensile. Se l’azienda non ti paga, va incontro a sanzioni.

Il pagamento dello stage non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ma non viene corrisposto nel caso in cui tu già prenda una prestazione di soggetto al reddito.

Stage: viene pagata l’assicurazione contro l’infortunio?

Non essendo un lavoratore dipendente e non avendo, comunque, alcun tipo di rapporto di lavoro quando fai il tirocinio, potresti chiedere se il tirocinio ti dà diritto ad avere l’assicurazione contro l’infortunio. In altre parole, se ti fai male durante uno stage, sei tutelato?

In questo caso non è l’azienda ma il promotore quello che deve garantire la tua copertura assicurativa presso l’Inail, cioè l’istituto contro gli infortuni, oltre che per la responsabilità civile contro terzi presso una compagnia di assicurazioni.

Il tuo inquadramento all’Inail deve essere pari a quello degli allievi dei corsi di istruzione professionale coinvolti in esperienze tecnico-scientifiche, pratiche o di lavoro.

Il premio è calcolato sulla retribuzione annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza e sulla base del tasso che corrisponde alle gestioni tariffarie di riferimento, ossia:

  • 9 per mille per l’industria;
  • 5 per mille per l’artigianato;
  • 6 per mille per il terziario;
  • 11 per mille per altre attività.

Stage: le sanzioni previste dalla normativa

Ne abbiamo fatto cenno nel corso di questo articolo: spesso si cercano delle scorciatoie per utilizzare le persone impegnate in uno stage come veri e propri lavoratori, sia per le mansioni a loro affidate sia per la mancanza di un progetto, di un tutor che veramente li segue, di un criterio che non preveda (come dovrebbe, invece essere) dei turni di lavoro in cui i ragazzi sono da soli.

La normativa sugli stages prevede in questo caso delle sanzioni. Innanzitutto, se le regole sopra spiegate non vengono rispettate ciò si traduce in un’irregolarità che compromette la natura formativa del lavoro. La conseguenza di tutto ciò è ricondurre il tirocinio ad una forma di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nello specifico, quali possono essere queste infrazioni? Ad esempio:

  • il promotore non possiede i requisiti;
  • il promotore coincide con l’azienda ospitante;
  • non esiste un piano formativo o di convenzione tra azienda e promotore;
  • lo stage viene promosso per compensare una carenza di personale dell’azienda;
  • lo stage viene proposto ad una persona che ha già fatto un tirocinio con l’azienda;
  • lo stage viene attivato in eccedenza rispetto al numero massimo previsto dalla legge;
  • lo stagista viene impiegato per un numero di ore eccessivo a quello indicato dal piano formativo.

Ci sono altre sanzioni per omissione di comunicazioni obbligatorie o per non corrispondere al tirocinante l’indennità che gli spetta.

Ad esempio, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni che riguardano i promotori e gli ospitanti, il numero dei tirocinanti rispetto all’organico o la durata, l’azienda è passibile di:

  • intimazione alla cessazione del tirocinio;
  • interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi stage.

Se invece c’è:

  • inadempienza dei compiti richiesti a promotori, azienda e tutor;
  • violazione della convenzione o del piano formativo;
  • violazione della durata massima.

Le sanzioni sono:

  • invito alla regolarizzazione;
  • intimazione (se l’invito non è stato raccolto) della cessazione del tirocinio e interdizione per 12 mesi di nuovi stage;
  • interdizione di 18 mesi se c’è una seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione;
  • interdizione di 24 mesi se c’è una terza violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione.

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note

[1] Art. 1 co. 34 lettera d) legge 92/2012.

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Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 04/13/2023

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